Nextfuture › Risorse › Sanzioni sull'olio
Le violazioni previste dal D.Lgs. 103/2016 per chi produce, confeziona e commercializza olio, con gli importi e cosa c'era prima.
Imballaggi, etichette, origine, indicazioni facoltative, registro e stoccaggio.
Il massimo per chi deve tenere il registro telematico e non lo ha attivato.
Il massimo per registrazioni omesse, in ritardo o inesatte.
Il D.Lgs. 103/2016 è la norma che punisce le violazioni sulla commercializzazione degli oli d'oliva e di sansa: imballaggi, etichette, origine, indicazioni facoltative, registro telematico e stoccaggio. Rispetto alle regole precedenti ha alzato quasi tutti gli importi e introdotto sanzioni nuove, soprattutto sull'origine. I controlli li fa l'ICQRF, l'Ispettorato repressione frodi del Ministero dell'agricoltura.
| Violazione | Articolo | Sanzione | Prima del 2016 |
|---|---|---|---|
| Recipienti non conformi alla capacità massima Il comma attiene alla conformità degli imballaggi in relazione alla capacità massima, fissata in 5 litri per gli oli destinati al consumatore finale e in 25 litri per gli oli destinati alla preparazione dei pasti nei ristoranti, ospedali, mense o collettività simili. |
Art. 2 c.1 | 150 – 600 € | 100 – 600 € |
| Sistema di chiusura non conforme Sanziona il mancato rispetto dei precetti riguardanti la conformità degli imballaggi in ordine al sistema di chiusura, che deve perdere la propria integrità dopo la prima utilizzazione. |
Art. 2 c.2 | 800 – 4.800 € | 800 – 4.800 € |
| Violazione | Articolo | Sanzione | Prima del 2016 |
|---|---|---|---|
| Categoria dell'olio non indicata in etichetta Sanziona la mancata indicazione in etichetta dell'informazione sulla categoria. Ad esempio, per la categoria «olio extra vergine di oliva» è prevista la dicitura «olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»: se non riportata, ai trasgressori si applica la sanzione prevista da tale comma. |
Art. 3 c.1 | 1.600 – 9.500 € | 300 – 1.800 € |
| Categoria indicata in modo difforme Sanziona la difforme indicazione delle informazioni: ad esempio nell'olio di oliva «olio contenente esclusivamente oli d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive» in luogo di «olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive», oppure il caso in cui è riportata l'informazione prevista per un'altra categoria di olio (ad esempio nell'olio di sansa di oliva quella prevista per l'olio di oliva). |
Art. 3 c.2 | 2.500 – 15.000 € | 300 – 1.800 € |
| Origine mancante, in contrasto, o sostituita da segni Le fattispecie sanzionate sono in sintesi quattro: la mancanza dell'indicazione dell'origine in etichetta e/o nei documenti commerciali; l'indicazione dell'origine in contrasto con le disposizioni dell'art. 4 del regolamento, anche se veritiera; il riportare segni, figure o illustrazioni in sostituzione della indicazione dell'origine, anche se veritieri; il riportare segni, figure o illustrazioni che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri. L'indicazione dell'origine deve fare riferimento esclusivamente allo Stato membro, all'Unione europea, al Paese terzo oppure a una DOP/IGP. Le diciture «olio italiano ottenuto con olive raccolte in Valtiberina» e «Olio della Romagna» su oli valtiberini e romagnoli sono in contrasto con l'art. 4, pur essendo veritiere. La fattispecie introduce la sanzionabilità dell'evocazione di un'origine geografica diversa da quella dell'olio, anche se l'olio è correttamente etichettato: è il cosiddetto «country sounding» (nel caso italiano, «italian sounding»). Non è necessaria alcuna indagine sulla volontarietà del comportamento, né dimostrare che il consumatore sia caduto in confusione. |
Art. 4 c.1 | 2.000 – 12.000 € | non prevista (in parte 500 – 3.000 €) |
| Origine indicata su olio composto o di sansa Per l'olio di oliva composto e per l'olio di sansa di oliva l'indicazione di origine non è consentita, in qualunque modo essa avvenga: etichetta, documenti commerciali, presentazione e pubblicità. |
Art. 4 c.2 | 3.500 – 18.000 € | non prevista |
| Documenti di trasporto delle olive senza l'origine Riguarda i documenti già utilizzati per la commercializzazione e per il trasporto, anche a titolo non traslativo, delle olive destinate alla produzione di olio: DDT, fatture, fatture accompagnatorie e simili. |
Art. 4 c.3 | 600 – 3.500 € | non prevista |
| Indicazioni facoltative usate senza titolo Le indicazioni facoltative sono «prima spremitura a freddo», «estratto a freddo», e quelle relative alle caratteristiche organolettiche, all'acidità e alla campagna di raccolta. |
Art. 5 c.1 | 3.500 – 18.000 € | non prevista |
| Indicazioni facoltative difformi | Art. 5 c.2 | 500 – 3.000 € | non prevista |
| Freddo non comunicato preventivamente al SIAN Per i frantoi è richiesta la comunicazione preventiva per l'utilizzazione delle diciture sulla spremitura/ottenimento «a freddo», tramite la specifica funzione predisposta nel «Portale dell'Olio d'Oliva» del SIAN. |
Art. 5 c.2 | 500 – 3.000 € | 500 – 3.000 € |
| Documentazione su esame organolettico o chimico non esibita | Art. 5 c.2 | 500 – 3.000 € | non prevista |
| Informazioni obbligatorie non leggibili o non raggruppate Sanziona il mancato rispetto dell'obbligo di raggruppare, nel campo visivo principale degli imballaggi, la «denominazione di vendita» e, quando obbligatoria, l'«origine», nonché il mancato rispetto dell'obbligo di riportare tali indicazioni integralmente e in un corpo di testo omogeneo. |
Art. 6 | 1.600 – 9.500 € | non prevista |
| Violazione | Articolo | Sanzione | Prima del 2016 |
|---|---|---|---|
| Mancata istituzione del registro telematico L'articolo sanziona il mancato rispetto dell'obbligo di tenere i registri degli oli d'oliva e di sansa d'oliva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91, cui è stata data attuazione con il decreto ministeriale 23 dicembre 2013. |
Art. 7 c.1 | 1.000 – 6.000 € | 1.000 – 6.000 € |
| Annotazioni omesse, tardive o inesatte Fattispecie sanzionate: tenuta di un registro diverso da quello specifico istituito nel «Portale dell'Olio d'Oliva» del SIAN; annotazioni non effettuate o effettuate oltre i tempi stabiliti (entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione, giorni festivi compresi, salvo deroghe); annotazioni inesatte. |
Art. 7 c.1 | 300 – 1.200 € | 100 – 600 € (fino a 500 – 3.000 € per le fattispecie più gravi) |
| Violazione | Articolo | Sanzione | Prima del 2016 |
|---|---|---|---|
| Partite di olio sfuso non identificate I commi 1 e 2 sanzionano il mancato rispetto delle misure connesse e necessarie all'identificazione delle partite di prodotto stoccato e delle partite di olio confezionato ma non ancora etichettato. |
Art. 8 | 500 – 3.000 € | 500 – 3.000 € |
| Recipienti privi di codice, capacità o misuratore | Art. 8 | 500 – 3.000 € | 500 – 3.000 € |
| Partite confezionate ma non etichettate non identificate | Art. 8 | 500 – 3.000 € | non prevista |
Per chi molisce, le voci da tenere d'occhio ogni giorno sono tre.
Da 300 a 1.200 euro. Basta superare il sesto giorno o lasciare nel registro una riga scartata dal SIAN e mai reinviata.
Da 500 a 3.000 euro per partite non identificate o recipienti senza codice, capacità o misuratore. Ogni serbatoio deve coincidere con il registro.
Da 500 a 3.000 euro per le diciture sull'estrazione a freddo usate senza la comunicazione preventiva al SIAN.
Il modo più semplice per non rischiarle è non avere due verità: se registro, serbatoi e documenti partono dallo stesso gestionale, le giacenze coincidono per costruzione. È quello che fa Extravirgin, con l'invio diretto al SIAN e la verifica preventiva degli esiti con SIANCheck.
Fonti: D.Lgs. 23 maggio 2016, n. 103; circolare ICQRF n. 773/2016. Gli importi sono quelli del decreto; per i casi concreti fanno fede la norma vigente e le indicazioni dell'ICQRF.