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Registro telematico dell'olio: guida pratica per frantoi e oleifici

Chi deve tenerlo, entro quando registrare, come si compila e cosa si rischia.

6 giorni

Per registrare

Ogni operazione entro il sesto giorno successivo, festivi compresi.

180 minuti

Per l'esito del SIAN

Il tempo massimo con cui il SIAN elabora un file di upload.

1 registro

Per ogni stabilimento

Anche per un solo serbatoio preso in affitto o in comodato.

Cos'è il registro telematico dell'olio

Il registro telematico è il registro di carico e scarico di olive, olio e sansa che gli operatori della filiera tengono sul SIAN, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Nasce in Italia con il DM 8077/2009 per frantoi, confezionatori e commercianti di sfuso; dal 1° gennaio 2014, con il Regolamento (UE) 299/2013 e il DM 23 dicembre 2013, l'obbligo è diventato europeo e si è esteso a sansifici, raffinerie e commercianti di olive e di sansa.

In pratica ogni chilo di olive che entra in frantoio, ogni molitura, ogni travaso tra serbatoi, ogni confezionamento e ogni vendita lascia una riga nel registro, con un codice operazione che dice di che movimento si tratta. È il documento su cui si basano i controlli dell'ICQRF: le giacenze registrate devono coincidere con quelle reali, serbatoio per serbatoio e lotto per lotto.

Chi deve tenerlo

Il DM 23 dicembre 2013 elenca gli operatori obbligati, anche quando non hanno uno stabilimento proprio.

Frantoi

Le imprese che moliscono le olive, per conto proprio o per conto terzi.

Imprese di condizionamento

Chi confeziona l'olio, compresi gli etichettatori di olio già confezionato.

Commercianti di olio sfuso

Chi vende olio allo stato sfuso, anche senza stabilimento o deposito.

Contoterzisti

Chi produce, lavora o detiene olio per conto di altri.

Commercianti di olive e di sansa

Anche chi compra olive da terzi e si fa produrre l'olio da un frantoio.

Sansifici e raffinerie

Chi lavora la sansa o raffina olio lampante e olio di sansa greggio.

Sono compresi anche gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se ottenuto solo dalle proprie olive. Sono invece esentati gli operatori che detengono esclusivamente olio per autoconsumo, per usi non alimentari, come ingrediente di altri prodotti (conserve, prodotti da forno, condimenti) oppure olio già confezionato ed etichettato da altri. Non attiva il registro nemmeno chi vende soltanto le olive dei propri oliveti.

Entro quando registrare le operazioni

La regola è netta: entro il sesto giorno successivo all'operazione, festivi compresi, e sempre in ordine cronologico.

Si può registrare con un totale settimanale per lotto, dal lunedì alla domenica, indicando la domenica come data. La settimana va registrata entro il sabato successivo.

Chi vende solo olio delle proprie olive può registrare entro il 10 di ogni mese le operazioni del mese precedente. La semplificazione decade se anche una parte delle olive è di terzi, se si acquista olio o si lavora conto terzi.

Con decine di conferimenti al giorno, una settimana di ritardo vuol dire centinaia di righe arretrate. È il motivo per cui la maggior parte dei frantoi registra direttamente dal gestionale mentre lavora.

Come si compila

Online sul Portale dell'olio d'oliva del SIAN, al quale oggi si accede con SPID, oppure inviando il file di upload generato dal gestionale del frantoio. Con il file di upload il percorso è questo.

1
Il gestionale prepara il file

Tutte le operazioni già registrate in frantoio finiscono in un file nel formato del SIAN: nessuna informazione scritta due volte.

2
Lo trasmetti al SIAN

Con la funzione Invio documento del portale, o direttamente dal programma se il gestionale lo permette.

3
Il SIAN controlla ogni riga

Entro 180 minuti le righe corrette entrano nel registro, quelle con errori vengono scartate.

4
Verifichi l'esito

Una riga scartata non è registrata: se il sesto giorno è passato, l'annotazione diventa tardiva. Nella pagina degli errori del SIAN trovi i 181 codici di scarto.

Lotti, categorie, controlli: le domande più frequenti

Solo quello riportato in etichetta sull'olio confezionato, cioè sulla confezione destinata al consumatore (fino a 5 litri) o a ristoranti e mense (fino a 25 litri). L'olio sfuso non ha lotto: si identifica con il serbatoio che lo contiene.

È la categoria dell'olio appena prodotto, non ancora posto in commercio, e si può usare solo per oli vergini. L'olio lavorato per conto terzi può essere restituito al proprietario non classificato: sarà lui a classificarlo prima di venderlo. Conviene classificare presto: molti scarti nascono da vendite o confezionamenti di olio ancora in attesa di classificazione.

Sì. Per usare in etichetta «estratto a freddo» o «prima spremitura a freddo» (estrazione sotto i 27 °C) il frantoio deve prima fare la comunicazione sul portale del SIAN; senza, la dicitura non si può usare.

No, né vidimazione né stampa periodica. In caso di ispezione però l'operatore deve permettere la consultazione dal computer aziendale e stampare i dati che l'organismo di controllo chiede.

Sì, a un CAA, a un'associazione di categoria o a un altro soggetto di fiducia. La responsabilità di quello che c'è scritto resta però sempre del titolare del registro.

Il D.Lgs. 103/2016 punisce la mancata istituzione del registro con una sanzione da 1.000 a 6.000 euro e le annotazioni omesse, tardive o inesatte da 300 a 1.200 euro. Tutti gli importi sono nella pagina delle sanzioni sull'olio.

Come lo gestiamo con Extravirgin

Il gestionale che sviluppiamo da oltre vent'anni solo per frantoi tiene il registro mentre si lavora: la pesata, la molitura, il travaso e la vendita generano già la riga con il codice operazione giusto.

Invio diretto al SIAN

Le registrazioni partono dal programma via web service, senza entrare nel portale e senza SPID.

SIANCheck

Verifica prima dell'invio l'esito che darà il SIAN: gli scarti si correggono prima di diventare annotazioni tardive.

Giacenze in tempo reale

Olive, olio sfuso, confezionato e sansa, serbatoio per serbatoio e lotto per lotto.

Consulenti SIAN

Se il SIAN scarta qualcosa, i nostri consulenti, esperti di normativa olearia, correggono il file con te.

Fonti: guida operativa AGEA al registro telematico degli oli (v6.0); Regolamento (UE) 299/2013; DM 23 dicembre 2013; DM 8077/2009; D.Lgs. 103/2016. Le procedure del SIAN cambiano: per i casi particolari fanno fede le comunicazioni pubblicate sul portale SIAN.